(massima n. 1)
Atteso il carattere di automaticitą attribuito dall'art. 276, comma primo ter, c.p.p., alla sostituzione, ivi prevista, della custodia cautelare in carcere agli arresti domiciliari, in caso di trasgressione delle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o altro luogo di privata dimora, deve escludersi che la suddetta sostituzione comporti anche l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia, ai sensi dell'art. 294, comma primo bis, c.p.p.