(massima n. 1)
L'applicazione cumulativa di misure cautelari personali può essere disposta soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge agli artt. 276, comma primo, e 307, comma primo bis, c.p.p. (La Corte ha altresì precisato che, al di fuori dei casi in cui siano espressamente consentite da singole norme processuali, non sono ammissibili né l'imposizione «aggiuntiva» di ulteriori prescrizioni non previste dalle singole disposizioni regolanti le singole misure, né l'applicazione «congiunta» di due distinte misure, omogenee o eterogenee, che pure siano tra loro astrattamente compatibili).