(massima n. 1)
La revoca della misura cautelare della custodia in carcere, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. delle norme in materia di stupefacenti), quale novellato, ultimamente, dall'art. 5, D.L. 14 maggio 1993, n. 139, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 1993, n. 222 (il quale ha anche abrogato il quarto comma dell'art. 275 c.p.p.), non può essere negata solo in considerazione del fatto che il programma di recupero cui l'interessato intende sottoporsi sia destinato ad essere attuato non presso una struttura residenziale «chiusa», ma presso un servizio pubblico per l'assistenza ai tossicodipendenti, funzionante come struttura «aperta», essendo rimessa allo stesso interessato, in base al dettato normativo, la scelta fra l'una e l'altra forma di trattamento; scelta che però deve essere accompagnata dalla dettagliata predisposizione di un programma terapeutico, sì da mettere il giudice in condizione di valutare la congruità e la sufficienza del medesimo rispetto allo scopo recuperatorio perseguito, come pure di esercitare i dovuti controlli sulla sua puntuale esecuzione e sul comportamento dell'interessato, in funzione dell'eventuale esercizio del potere di ripristino della custodia cautelare