(massima n. 1)
La valutazione del giudice circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena, richiesta dall'art. 275, comma secondo bis, c.p.p. (introdotto dall'art. 4 legge 8 agosto 1995, n. 332) in relazione alla scelta della misura da adottare, non può tenere alcun conto delle preannunciate opzioni dell'indagato per riti alternativi, trattandosi di evenienze processuali future ed incerte che dipendono, oltre che da determinati presupposti obiettivi, da un'espressa e formale manifestazione di volontà sia dell'interessato che del pubblico ministero.