(massima n. 1)
Poiché la disposizione dell'art. 275, comma 2 bis, c.p.p., secondo la quale non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, non formula alcun parametro oggettivo cui debba ancorarsi l'apprezzamento giudiziale circa la prognosi di applicabilità del beneficio, ai fini dell'eventuale applicazione della misura coercitiva è obbligato il riferimento ai limiti fissati dagli artt. 163 e 164 c.p. e alla pericolosità dell'indagato, desumibile dagli indici previsti dall'art. 133 c.p., inerenti al delitto contestato, alle modalità di esecuzione e alla personalità dell'indagato medesimo, perché possa in definitiva argomentarsi che l'autore del fatto si asterrà dal commettere ulteriori reati.