(massima n. 1)
La presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275 c.p.p., che impone l'applicazione della custodia in carcere, quando sussistono gravi indizi in ordine a determinati reati e non risultino acquisiti elementi che escludano l'esistenza di esigenze cautelari, č opposta a quella fissata dal comma 4 dell'articolo citato, che esclude l'applicabilitā della custodia in carcere nei confronti di chi si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi, che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La seconda presunzione, in bonam partem, essendo dotata di maggiore specificitā, prevale sull'altra, in malam partem. Da ciō deriva: a) che, per applicare la custodia in carcere a chi si trovi nelle condizioni di cui all'art. 275, comma 4, c.p.p., il giudice deve valutare come eccezionali le esigenze cautelari, anche quando sussistono gravi indizi in ordine ai reati di cui al comma 3 dell'articolo citato; b) che, anche per quelle imputazioni, ove le esigenze cautelari non siano tali da giustificare la custodia in carcere, vanno applicate le altre misure cautelari, meno gravose.