(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, anche in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non sussiste il divieto della custodia cautelare in carcere previsto dall'art. 275, quarto comma, c.p.p. nei confronti dell'imputato padre di prole in etą inferiore ai tre anni, allorché l'impossibilitą di prestare ad essa assistenza da parte della madre non si presenti come assoluta. (Nella specie, relativa ad istanza di sostituzione della custodia in carcere con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, presentata dal padre di bambina in etą infantile per consentire l'attivitą lavorativa alla madre, la Corte ha ritenuto correttamente motivato il provvedimento di merito di rigetto dell'istanza, fondato sul rilievo della possibilitą di ricorrere all'alternativa, in assenza di congiunti disponibili, di strutture pubbliche).