(massima n. 1)
Ai fini del superamento del divieto di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 275, comma 4, c.p.p., nei confronti del padre di prole di etą inferiore a tre anni, quando la madre sia impossibilitata a dare assistenza a detta prole, deve riguardarsi come illegittima l'esclusione di tale condizione sulla sola base della ritenuta possibilitą che all'assistenza possano provvedere, in luogo della madre, altri componenti della famiglia, fermo restando, peraltro, che l'attivitą lavorativa esterna della madre non comporta, di per sé, come necessaria conseguenza, l'impossibilitą per la stessa di assistere convenientemente la prole. (Mass. redaz.).