(massima n. 1)
L'art. 1, comma quarto, della L. n. 62 del 2011 (che dichiara applicabili le disposizioni dell'art. 1 solo a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata) si interpreta nel senso che tale applicazione differita non può concernere il comma primo (che ha modificato l'art. 275 comma quarto c.p.p. ampliando il novero dei minori beneficiari della tutela in esso accordata mediante l'elevazione del limite di età che comporta il divieto di custodia cautelare in carcere per il genitore), mentre, laddove ricorrano esigenze di eccezionale rilevanza, solo queste ultime possono giustificare il differimento dell'applicazione a far data dal momento in cui sarà completato il piano straordinario delle carceri oppure dal 1° gennaio 2014.