(massima n. 1)
Per chi abbia superato l'età di settanta anni, l'incompatibilità con il regime carcerario è presunta dalla legge, senza che sia necessario accertare la sussistenza di infermità particolarmente gravi. Ne consegue che, in tal caso, ogni indagine circa la gravità e la compatibilità delle infermità, da cui il soggetto sia eventualmente affetto, con lo stato di detenzione, pur potendo essere utile, non ha valore decisivo. Quel che è decisivo, invece, è l'accertamento, imposto dalla legge, circa la sussistenza delle esigenze cautelari, esigenze che, per poter superare il divieto di applicazione della misura detentiva, devono essere riconosciute dal giudice come aventi rilevanza eccezionale. (Nella specie, è stato censurato il provvedimento di merito perché, invece di dar conto della concreta possibilità, in relazione a determinate circostanze — da indicare specificamente — di prevenire i pericoli indicati nell'art. 274 c.p.p., e cioè l'eventuale pericolo di fuga o quello inerente alla genuinità delle acquisizioni probatorie ovvero quello della reiterazione dell'attività criminosa, aveva fatto solo un generico e vago riferimento alla possibilità di «eludere le finalità processuali e di prevenzione specifica tutelate dalla legge, senza dare adeguata spiegazione dell'esistenza di tali possibilità»).