(massima n. 1)
La presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p., che impone l'applicazione della custodia in carcere quando sussistano gravi indizi in ordine a determinati reati e non risultano acquisiti elementi di esclusione delle esigenze cautelari, è opposta a quella fissata dal quarto comma dell'articolo citato, che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, a prescindere dalle condizioni di salute in cui versa, salvo la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La seconda presunzione, in bonam partem, prevale sulla prima in malam partem. Da ciò deriva che per mantenere lo stato di custodia carceraria di un ultrasettantenne, il giudice deve valutare come eccezionali le esigenze cautelari, anche quando sussistano gravi indizi in ordine ai reati di cui al terzo comma dell'articolo citato, dando specifica e adeguata motivazione, e che, nell'assenza di siffatte eccezionali esigenze, ossia in presenza di esigenze cautelari tipiche o normali, è potere-dovere del giudice disporre misure coercitive meno afflittive della custodia in carcere.