(massima n. 1)
La particolare gravità delle condizioni di salute, richiesta dal quarto comma dell'art. 275 c.p.p. come presupposto per l'operatività del divieto di custodia cautelare in carcere, va inteso non come assoluta incompatibilità con la detenzione carceraria, ma come condizione di rilevante pregiudizio in relazione alla praticabilità dei necessari interventi terapeutici, sicché il giudice deve adeguatamente motivare circa la possibilità che l'indagato riceva durante la detenzione le appropriate cure in relazione alla natura della patologia ed alla presumibile interferenza che sulla sua evoluzione e sulle risposte alla terapia può esercitare l'ambiente carcerario.