(massima n. 1)
Le «condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere», cui fa riferimento l'art. 275, comma 4, c.p.p., nel testo introdotto dall'art. 5, comma 2 della L. 8 agosto 1995 n. 332, si identificano in quelle condizioni di salute che, oltre alla loro obiettiva gravitą, siano connotate dalla insuscettibilitą di risoluzione o di dominio in costanza di detenzione in carcere, pur considerando la possibilitą di eseguire, nel mantenimento del regime detentivo, accertamenti diagnostici e terapie in ambiente intra o anche extramurario, ai sensi dell'art. 11 della L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto Ordinamento penitenziario).