(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 439 del 1995, non sussiste più incompatibilità presunta tra il regime detentivo e lo stato di salute particolarmente grave di un indagato; ciò di conseguenza non esclude la applicabilità degli arresti domiciliari, sia per la ipotesi di persone affette da infezione da HIV, sia, più in generale, per i detenuti che si trovino in condizioni di salute particolarmente gravi e che appaiono in concreto incompatibili con il regime detentivo. Invero, dopo il predetto intervento della Corte costituzionale, che ha introdotto il limite delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza anche nella ipotesi prevista dall'art. 286 bis c.p.p., detta fattispecie è divenuta equivalente a quella prevista dal quarto comma dell'art. 275 stesso codice, con la conseguenza che le due norme sono applicabili alternativamente, nella misura in cui l'uno o l'altra appaia più favorevole all'indagato.