(massima n. 1)
In tema di incompatibilità dello stato di salute dell'indagato con la detenzione in carcere, l'art. 275, comma 4 bis c.p.p. pone una presunzione in bonam partem che, ai sensi del successivo comma 4 ter, può essere superata non in base all'art. 275, comma 3, c.p.p. né con il generico riferimento alla negativa personalità dell'indagato, ma soltanto in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, risultanti da concreti, specifici e attuali elementi, altamente indicativi dell'esistenza di un'eccezionale, oggettivo pericolo che deriverebbe alla comunità sociale dallo stato di libertà del soggetto.