(massima n. 1)
L'impossibilità assoluta, da parte della madre, di provvedere all'assistenza della prole di età inferiore ai tre anni, prevista dall'art. 275, comma quarto, c.p.p. come condizione ostativa, di regola, all'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del padre, può essere esclusa quando alla detta assistenza possa provvedersi mediante l'ausilio di altri parenti o di strutture pubbliche, sempre che tale ausilio abbia carattere meramente integrativo e di supporto e non totalmente sostitutivo dell'assistenza materna.