(massima n. 1)
L'obbligo di disporre la custodia cautelare in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza, salva l'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza di esigenze cautelari, introdotto anche per altre fattispecie criminose dall'art. 2, comma primo, lett. a) D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38, trova applicazione, trattandosi di norma processuale, anche nei procedimenti relativi ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del summenzionato decreto, sicché il giudice, ove richiesto in tal senso dal pubblico ministero, ha l'obbligo di sostituire in tali ipotesi la misura cautelare meno grave eventualmente adottata in precedenza con quella carceraria.