(massima n. 1)
Il D.L. 9 settembre 1991, n. 292, conv. con modif. in L. 8 novembre 1991, n. 356, nella parte in cui, modificando l'art. 275, comma terzo, c.p.p., quale risultava dalla precedente modifica introdotta dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. in L. 12 luglio 1991, n. 203, ha imposto l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere, senza alternative con altre misure, quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine a taluno dei delitti ivi indicati, ha natura di norma processuale, per cui deve trovare immediata applicazione in tutti i rapporti processuali in corso, indipendentemente dalla data del commesso reato. Il giudice č pertanto tenuto a sostituire, a richiesta del pubblico ministero, la diversa misura cautelare eventualmente adottata in precedenza con quella voluta dal legislatore ed a mantenere ferma quest'ultima, se giā operante.