(massima n. 1)
La materia delle misure cautelari pesonali č regolata, anche nei procedimenti penali che proseguono con l'osservanza delle norme del codice di rito abrogato, dalle disposizioni del codice vigente. (Fattispecie in tema di esigenze cautelari, giustificanti ex art. 275, terzo comma, c.p.p., la custodia in carcere, salva la prova della loro insussistenza o della possibilitā di soddisfarle con altre misure).