(massima n. 2)
Le norme che disciplinano le misure cautelari, essendo (come tutte le norme processuali) strumentali rispetto alle norme penali, poiché dirette ad assicurare l'applicazione della sanzione comminata da queste ultime, hanno natura processuale e non sono soggette al principio dell'irretroattivitą previsto dagli artt. 2 c.p. e 25 della Costituzione. Ne consegue che le misure cautelari sono disciplinate dalle norme vigenti al momento della loro attuazione e non da quelle vigenti al momento in cui il reato č stato commesso.