(massima n. 1)
La disposizione contenuta nell'art. 5 della L. 8 agosto 1995, n. 332, che ha eliminato la presunzione di pericolositā in ordine a taluni dei reati per i quali essa era giā prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., č applicabile ai procedimenti in corso, ancorché si tratti di misure cautelari adottate nel vigore della precedente disciplina, in quanto, nel sistema di successione di leggi nel tempo, le leggi processuali sono di immediata applicazione, con il solo limite del rispetto degli atti e dei fatti esauriti sotto l'impero di leggi anteriori. (Fattispecie relativa a misura cautelare disposta per il reato di fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico di un ordigno esplosivo).