(massima n. 1)
La modifica del comma 3 dell'art. 275 c.p.p., ad opera dell'art. 4, L. 8 agosto 1995, n. 332, che ha eliminato la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per alcuni reati, non comporta alcuna conseguenza in ordine alla decisione del ricorso, proposto avverso l'ordinanza di riesame della misura cautelare adottata prima dell'entrata in vigore della novella, sotto il profilo della completezza della motivazione. Ciò perché nessuna nullità può originarsi da una legge posteriore al provvedimento impugnato e perché, essendo la nuova disciplina di immediata applicazione, ogni rinnovata valutazione circa le esigenze cautelari è rimessa all'iniziativa della parte, che può avanzare richiesta di revoca della misura cautelare. (Fattispecie: tentato omicidio e violazione della legge sulle armi).