(massima n. 1)
L'ordinanza che, prima della modifica dell'art. 275, comma 3, c.p.p. intervenuta con L. n. 352 del 1995, abbia ritenuto e motivato, al di lą della presunzione legale di pericolositą allora vigente, la sussistenza delle esigenze cautelari, resiste alla modificazione legislativa che tale presunzione abbia abolito. (Fattispecie relativa a delitti in materia di armi).