(massima n. 1)
A seguito delle modifiche introdotte dalla L. 8 agosto 1995 n. 332 in materia di misure cautelari personali, nel provvedimento che dispone la misura č necessario indicare gli elementi di fatto dai quali le esigenze cautelari sono desunte, nonché le concrete e specifiche ragioni per le quali tali esigenze non possono essere soddisfatte con diverse misure. Tale ultima prescrizione assume particolare rilevanza ove coordinata con il disposto dell'art. 275 comma 3, primo periodo, c.p.p. che sottolinea la funzione residuale e quasi eccezionale della misura cautelare della custodia in carcere.