(massima n. 1)
Per la scelta della misura cautelare, il legislatore, con il terzo comma dell'art. 275 c.p.p., presume l'esistenza delle esigenze cautelari di cui al precedente art. 274 in virtù del titolo di reato contestato. Tale presunzione è relativa e può essere superata soltanto dalla presenza in atti di specifici elementi dai quali emerga l'insussistenza delle suddette esigenze, elementi che non possono consistere nella generica incensuratezza dell'indagato o in generici riferimenti alla mancanza di pericolo di fuga ovvero di possibilità di commissione di reati della medesima specie, atteso che il legislatore — per il titolo di reato contestato — ne presume l'esistenza, ma devono risultare da concrete acquisizioni probatorie, non correlate alla semplice personalità dell'indagato ovvero alla natura del reato addebitato o alla generica esistenza di pericolo di fuga o inquinamento probatorio, bensì dettagliatamente circostanziate e sottoposte alla valutazione del giudice che procede successivamente all'emanazione della misura custodiale.