(massima n. 1)
In presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati indicati dall'art. 275, comma terzo, c.p.p., la misura cautelare pił grave deve essere comunque applicata, senza alcuna necessitą di dimostrare la sussistenza delle esigenze cautelari, le quali scaturiscono dalla presunzione di pericolositą sociale del soggetto accusato dei reati anzidetti, che il legislatore ha stabilito. Ne consegue che il giudice di merito deve limitarsi, di regola, a constatare l'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, salvo che l'interessato prospetti, in termini concreti, particolari situazioni, di valenza tale da consentire di ribaltare la prognosi originaria. In tal caso, l'obbligo di motivazione che il giudice deve adempiere diviene certamente pił oneroso, perché comporta la rigorosa valutazione delle circostanze dedotte e l'esposizione delle ragioni della loro eventuale irrilevanza.