(massima n. 2)
In tema di misure cautelari personali, nella persistente durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di un determinato soggetto, è illogica la motivazione del giudice che, nel diverso procedimento de libertate, esclude la pericolosità sociale del soggetto stesso - ritenendo perciò superata la presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p. - in virtù di fatti e circostanze, relativi al procedimento di prevenzione e in questo destinati eventualmente ad incidere come motivi di revoca, quando di detti fatti e circostanze il giudice della prevenzione non abbia positivamente valutato la rilevanza. (Nella specie è stata annullata con rinvio l'ordinanza del tribunale che, nella attualità degli effetti della misura di prevenzione a carico dell'indagato, aveva ritenuto che il parere espresso dai carabinieri, favorevole alla revoca della sorveglianza speciale, fosse idoneo a vincere la presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3, c.p.p., senza previamente accertare se il suddetto parere avesse sortito esito positivo nel diverso provvedimento per il quale era stato predisposto).