(massima n. 1)
Qualora il ruolo del singolo partecipante rivesta, in seno all'associazione di stampo mafioso, carattere di assoluta specificitā e di esclusivo rilievo soggettivo e qualora solo in detto ruolo possa consistere il contributo partecipativo al sodalizio, l'accertata impossibilitā di svolgere ancora, in concreto, un'attivitā conforme al predetto ruolo deve significare anche superamento della presunzione di pericolositā sociale che, a norma dell'art. 275 comma 3 c.p.p. impone la misura della custodia cautelare in carcere.