(massima n. 1)
Ai fini della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma terzo, seconda parte, c.p.p., č irrilevante la circostanza che l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 non sia stata formalizzata attraverso la contestazione dell'aggravante speciale ivi prevista, in quanto, in sede cautelare, le modalitā del fatto e la finalitā della condotta vengono prese in considerazione al solo fine della valutazione della pericolositā del soggetto che il legislatore, salvo prova contraria, ritiene di particolare rilevanza nelle ipotesi tipiche indicate nel citato comma dell'art. 275, indipendentemente dalla considerazione che possano costituire anche circostanze aggravanti speciali nei delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo e che, quindi, siano state, o non, contestate.