(massima n. 1)
La presunzione di pericolosità dell'imputato e di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., non può trovare applicazione, nella parte in cui si riferisce a delitti aggravati dalla finalità di agevolare l'attività di associazioni per delinquere di tipo mafioso, relativamente a fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. con modif. in legge 12 luglio 1991 n. 203) il quale ha introdotto, con l'art. 7, la suddetta aggravante. L'inapplicabilità della presunzione, peraltro, non significa che la finalità agevolativa dell'associazione mafiosa sia priva di rilevanza, costituendo essa, al contrario, una circostanza sintomatica di elevata pericolosità sociale della quale il giudice deve necessariamente tener conto nell'accertamento del grado delle esigenze cautelari e, di riflesso, nella scelta delle misure da applicare.