(massima n. 1)
Non č viziata da contraddittorietą l'ordinanza coercitiva che ritenga la gravitą indiziaria degli elementi relativi alla partecipazione di taluno all'associazione dedita al narcotraffico, ma non di quelli concernenti il suo inserimento nel sodalizio mafioso, ben potendo l'associazione, purché dotata di una sua autonomia strutturale e organizzativa, costituire un'entitą distinta, quantunque collegata al secondo.