(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali applicate nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, il riconoscimento, nel giudizio di merito, dell'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. 1 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, fa venire meno, oltre che gli effetti penali sostanziali di cui al presente art. 7, anche gli effetti penali processuali, e, segnatamente, il particolare regime cautelare di cui all'articolo 275, terzo comma, c.p.p. È, infatti, lo stesso legislatore, con la posizione della norma, a prevedere il venir meno delle particolari esigenze cautelari sottese alle disposizioni eccezionali di cui all'art. 7 della stessa legge, tra le quali lo speciale regime cautelare ex art. 275, terzo comma, c.p.p. Ciò, peraltro, non comporta il venir meno della necessità di una valutazione della pericolosità del soggetto, ma implica soltanto che tale giudizio va espresso, a norma degli artt. 274 e 299 c.p.p., in coerenza con l'accertamento della dissociazione dell'imputato dell'organizzazione mafiosa.