(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, la particolare disciplina dettata dall'art. 275, comma 2 ter, c.p.p., nel testo introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, per l'applicazione obbligatoria di misure cautelari (sussistendo le condizioni ivi previste), in caso di condanna in appello, non esclude che spetti al giudice d'appello anche il potere di applicare discrezionalmente le suddette misure, in base ai criteri dettati per ogni caso di condanna dal comma 1 bis del citato art. 275.