(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di persone indiziate dell'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, l'accertamento della pericolosità del proposto non può essere condotto secondo la presunzione delineata dal terzo comma dell'art. 275 c.p.p., ma postula la ricerca e l'indicazione di elementi idonei a documentare positivamente la condizione di attuale pericolosità dell'interessato. (In motivazione la Corte ha evidenziato la natura eccezionale del meccanismo presuntivo sul terreno della prova penale, tale da escluderne ogni estensione analogica, e posto in luce le differenze tra presupposti e meccanismi applicativi del trattamento cautelare e delle misure di prevenzione per i casi di ritenuta appartenenza ad associazioni mafiose).