(massima n. 1)
È possibile, successivamente a una condanna, l'applicazione di una misura cautelare personale, in quanto la disposizione dell'art. 275, comma 1 bis, c.p.p., secondo la quale contestualmente a una sentenza di condanna l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti dai quali possa emergere che a seguito della sentenza risulta taluna delle esigenze indicate nell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) stesso codice, non ha inteso consentire l'applicazione di una misura cautelare in fase dibattimentale soltanto contemporaneamente a una decisione di condanna, lasciando prive di tutela le esigenze cautelari sopravvenute a quest'ultima e quelle preesistenti ma non valutate, bensì solo richiamare l'attenzione del giudice sulla possibilità di tenere conto, già contestualmente alla condanna, dell'esito del procedimento, ma senza impedire che tale valutazione possa avvenire anche successivamente ad essa.