(massima n. 1)
Il comma 1 bis dell'art. 275 c.p.p. (in cui si prevede che «contestualmente a una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'art. 274, comma 1, lett. B e C»), risponde all'intento del legislatore di estendere i casi in cui una misura cautelare coercitiva può essere applicata e non quelli in cui, avendo perduto efficacia per decorrenza dei termini, può essere ripristinata, rimanendo questi ultimi disciplinati unicamente dall'art. 307 c.p.p.