(massima n. 1)
La disposizione di carattere eccezionale dell'art. 275, terzo comma, ult. parte c.p.p., secondo la quale per taluni delitti opera una presunzione semplice di sussistenza delle esigenze cautelari, non può essere intesa nei termini così rigidi da ritenere che essa possa essere vinta solo in presenza di prova positiva dell'avvenuta recisione del vincolo associativo e non anche nell'ipotesi in cui emergano specifici elementi che facciano ragionevolmente escludere la pericolosità dell'indagato. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di merito che aveva negato la revoca della custodia cautelare in carcere a persona indagata per associazione di tipo mafioso la quale, pur non avendo fornito la prova positiva del distacco dal sodalizio criminoso, aveva rappresentato il suo proficuo impegno negli studi, sfociato, durante la carcerazione preventiva, nel conseguimento della laurea in scienze politiche).