(massima n. 1)
In tema di valutazione delle esigenze cautelari, ai fini del giudizio circa l'intervenuta dissociazione di taluno da un organismo di natura criminale (nella specie, banda armata), non può considerarsi, di per sè, determinante, in senso negativo, il solo fatto che il soggetto, pur proclamando il proprio distacco dalle finalità perseguite da detto organismo, non abbia tuttavia collaborato con gli inquirenti nel fornire ogni informazione in suo possesso sulla struttura e sull'organizzazione del medesimo).