(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, la modifica dell'estensione della presunzione legale di inadeguatezza di misure diverse da quella custodiale, introdotta dal D.L. n. 11 del 2009 (convertito nella L. n. 38 del 2009), č previsione di carattere processuale, che, in quanto tale, si applica a coloro che abbiano commesso uno dei delitti indicati dalla novella anche in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, ma soltanto con riguardo alle misure cautelari che devono ancora essere adottate e non anche a quelle giā applicate prima della stessa data, le quali, pertanto, non devono subire alcuna trasformazione in ragione della predetta modifica normativa. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 74 del D. P.R. n. 309 del 1990, in cui la S.C. ha ritenuto che la misura custodiale sia stata erroneamente applicata in epoca anteriore all'entrata in vigore della novella legislativa, a fronte di un quadro cautelare che avrebbe invece imposto la meno grave misura coercitiva degli arresti domiciliari).