(massima n. 1)
L'estensione della presunzione legale di inadeguatezza di misure cautelari diverse da quella carceraria, operata dall'art. 2, comma primo, lett. a), del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito con modd. dalla L. n. 38 del 2009) in relazione ad alcuni reati (tra i quali l'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990), deve trovare applicazione, in forza dell'art. 11 delle preleggi, anche nell'ipotesi in cui il ripristino della misura custodiale sia avvenuto nei confronti di un indagato sottoposto in precedenza ad una misura coercitiva meno rigorosa ed ancora in essere al momento dell'entrata in vigore della suddetta modifica normativa. (Fattispecie in cui la S.C. ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale che, a seguito di appello proposto dal P.M. ex art. 310 c.p.p., aveva ripristinato la misura custodiale in luogo della meno grave misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, precedentemente disposta dal G.i.p. per il medesimo fatto).