(massima n. 1)
L'estensione della presunzione legale di inadeguatezza di misure cautelari diverse da quella carceraria introdotta dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito con modificazioni dalla L. n. 38 del 2009) deve trovare applicazione, in forza dell'art. 11 delle preleggi, anche nei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della modifica normativa relativi a fatti commessi antecedentemente e comporta altresģ il ripristino della custodia cautelare nei confronti degli indagati ancora sottoposti nel medesimo momento a misure coercitive meno rigorose.