(massima n. 1)
La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari. (La Corte, nell'occasione, anche con la decisione qui richiamata e non massimata, ha sollevato la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 13, comma primo, e 27, comma secondo, Cost., nella parte in cui fa operare la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere in riferimento ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste all'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare le attivitą delle associazioni di tipo mafioso). (Conf. Sez. un., 19 luglio 2012 n. 34474, non massimata).