(massima n. 1)
Qualora il delitto addebitato al ricorrente sia compreso fra quelli indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p., nel testo sostituito dall'art. 5 della L. n. 332 del 1995, la motivazione in ordine al tempus commissi delicti non č richiesta, operando per tali reati la «presunzione di adeguatezza» di cui alla norma citata. Ed invero, l'art. 292, comma 2, lett. c), va considerata nel quadro del principio di adeguatezza della misura custodiale; un quadro diversamente delineato dal comma 3 dell'art. 275 che impone di ritenere presenti le esigenze cautelari, salvo prova contraria.