(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, la determinazione della durata delle stesse č necessaria solo nel caso in cui il provvedimento restrittivo venga emesso unicamente per tutelare la genuinitā della prova e non anche quando detta esigenza sia concorrente con quelle delle lettere b) e c) dell'art. 274 c.p.p., dal momento che sarebbe inutile prevedere un termine di scadenza qualora la misura dovesse comunque continuare ad avere applicazione per le ulteriori esigenze.