(massima n. 1)
Anche se la detenzione, a seguito di titolo definitivo, di un soggetto cui č stata applicata la custodia cautelare in carcere rende oggettivamente inattuali le esigenze cautelari previste dall'art. 274, lett. b) e c), c.p.p., tale astratta escludibilitą del pericolo di fuga e di quello di reiterazione di crimini della stessa specie non impedisce che il giudice possa e debba accertare caso per caso se tali pericoli possano in concreto essere presenti oppure che il titolo di custodia cautelare, aggiunto ad un preesistente stato di detenzione svolga effetti diversi da quelli che la misura gią in corso di esecuzione č capace di produrre. (Nella fattispecie, il tribunale aveva rilevato la persistenza dei motivi cautelari, non essendo sufficiente che l'indagato fosse detenuto in esecuzione di una condanna definitiva in quanto era gią nei termini per ottenere benefici penitenziari).