(massima n. 1)
Lo stato di detenzione per altra causa, ed anche in virtù di condanna definitiva, del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sè in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa. Ciò in considerazione dei molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario ed il riacquisto anticipato della libertà.