(massima n. 1)
In tema di ripristino della custodia cautelare nei confronti dell'imputato, già scarcerato per decorrenza dei termini, in seguito alla pronuncia della sentenza di condanna di primo o secondo grado (art. 307, comma 2, lett. b), c.p.p.), una condanna a dieci anni di reclusione per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro costituisce, di per sé sola, un elemento oggettivo idoneo a fondare l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. b, c.p.p.; e ciò in quanto in tal caso vengono a concorrere due concreti e pregnanti elementi — la consistente entità della pena e l'essere il condannato inserito in una pericolosa organizzazione criminale (nella specie “cosa nostra”), caratterizzata dallo stato di clandestinità e latitanza degli appartenenti — significativi di una ragionevole ed elevata probabilità che l'imputato, se libero, si dia alla fuga.