(massima n. 1)
Il protrarsi della custodia cautelare in carcere per un periodo corrispondente in parte rilevante all'entitā della pena detentiva inflitta con la sentenza non ancora definitiva, non č motivo sufficiente per ordinare la revoca della misura, dovendo il giudice spiegare le ragioni per cui tale evenienza fa venire meno le esigenze cautelari originariamente ritenute al momento dell'applicazione della stessa, tenuto conto della personalitā dell'imputato e delle modalitā del fatto per cui č giā intervenuta la condanna. (Fattispecie in cui il Tribunale del riesame aveva motivato il provvedimento di revoca della misura cautelare sulla base della mera osservazione che la sua durata superava i due terzi della pena detentiva irrogata con la sentenza di condanna pronunziata in primo grado).