(massima n. 1)
In tema di misure cautelari emesse in relazione ad un mandato di arresto europeo, il rinvio contenuto nell'art. 9 L. 22 aprile 2005, n. 69, alle disposizioni dell'art. 274, comma primo, lettera b) c.p.p. comporta l'obbligo per il giudice di motivare congruamente in ordine alla sussistenza di un concreto pericolo di fuga, ma non implica l'ulteriore conseguenza di circoscrivere la possibile applicazione della misura cautelare all'ipotesi in cui "ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione".