(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, il pubblico ministero ha interesse ad impugnare il provvedimento del Gip che ritenga sussistente l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, primo comma, lettera a), c.p.p. ma non anche quella di cui alla lettera c) di tale norma. Infatti sussiste un concreto interesse del P.M. al riconoscimento di esigenze cautelari diverse da quella di cui alla suddetta lettera a), soggetta alla fissazione di un termine, poiché, indipendentemente dalla fissazione di tale termine in misura coincidente con quella massima di fase, le esigenze di cui alle successive lettere b) e c) sono destinate a permanere oltre la fase delle indagini preliminari.